IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e in particolare gli articoli 6, 7 e 10; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare il Capo XII-bis; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell'articolo 14  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246,
nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti
di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Ritenuta l'organizzazione  ministeriale  proposta  coerente  con  i
compiti e le funzioni  attribuite  al  Ministero  del  turismo  dalla
normativa vigente,  nonche'  con  i  contingenti  di  organico  delle
qualifiche di livello dirigenziale e non dirigenziale,  rideterminati
con il sopra citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Ritenuto  che  ragioni  di  speditezza  e  celerita'  rendono   non
necessario avvalersi della  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Funzioni del Ministero 
 
  1. Il Ministero del turismo, di seguito  denominato  Ministero,  in
attuazione dell'art. 54-ter del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, cura la programmazione,  il  coordinamento  e  la  promozione
delle politiche turistiche nazionali; cura le relazioni con  l'Unione
europea e internazionali  in  materia  di  turismo,  fatte  salve  le
competenze del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale;  gestisce  i  rapporti  con  le   regioni,   per   lo
svolgimento  delle  funzioni  di  propria  competenza  in   tema   di
elaborazione e  attuazione  di  piani  di  sviluppo  delle  politiche
turistiche e ricettive nazionali; cura i rapporti con le regioni,  le
province  e  gli  enti  locali  nell'ambito   del   coordinamento   e
dell'integrazione dei  programmi  operativi  nazionali  e  di  quelli
regionali, provinciali e comunali; definisce e attua, in raccordo con
gli altri Dicasteri  competenti,  le  politiche  governative  per  la
valorizzazione dei territori montani,  delle  aree  interne  e  delle
isole minori. Cura,  inoltre,  i  rapporti  con  le  associazioni  di
categoria, le imprese turistiche e le associazioni  dei  consumatori;
svolge le funzioni di propria competenza in tema di promozione  delle
iniziative  volte  al  potenziamento  dell'offerta  turistica  e   al
miglioramento dei servizi turistici e ricettivi, anche inerenti  alle
fiere e  all'agriturismo,  in  raccordo  con  le  regioni,  gli  enti
territoriali e gli enti vigilati, ferme le diverse  competenze  delle
altre amministrazioni; programma e gestisce gli interventi di propria
competenza  nell'ambito   dei   fondi   strutturali;   promuove   gli
investimenti di propria competenza all'estero e in  Italia;  sviluppa
iniziative di assistenza e tutela dei turisti. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. Per gli atti  dell'Unione  europea  vengono
          forniti  gli  estremi  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete». 
              - Si riporta il testo degli articoli  6,  7  e  10  del
          decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  recante  «Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  1°  marzo
          2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  29
          aprile 2021, n. 102: 
              «Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo).  -  1.
          Il "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il
          turismo" e' ridenominato "Ministero della cultura". 
              2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e' sostituita
          dalla seguente: "Ministero della cultura"; 
                b) all'art. 52, comma 1, le parole "per i beni  e  le
          attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "della
          cultura"  e  le  parole  ",  audiovisivo  e  turismo"  sono
          sostituite dalle seguenti: "e audiovisivo"; 
                c) all'art.  53,  comma  1,  il  secondo  periodo  e'
          soppresso; 
                d) dopo il Capo XII del  Titolo  IV  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "Capo XII-bis (Ministero del turismo).  -  Art.  54-bis
          (Istituzione  del  Ministero  e  attribuzioni).  -  1.   E'
          istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti  le
          funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di
          turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche  dal  presente
          decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve  in
          ogni caso le funzioni conferite dalla vigente  legislazione
          alle regioni e agli enti locali. 
              2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni
          esercitate  dal  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali e per il turismo in materia di turismo. 
              Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il  Ministero  cura
          la programmazione, il coordinamento e la  promozione  delle
          politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e
          i progetti di sviluppo del settore turistico, le  relazioni
          con  l'Unione  europea  e  internazionali  in  materia   di
          turismo, fatte salve  le  competenze  del  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale;  esso
          cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
          le  imprese  turistiche   e   con   le   associazioni   dei
          consumatori. 
              Art. 54-quater (Ordinamento).  -  1.  Il  Ministero  si
          articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da  un
          segretario generale ai sensi  degli  articoli  4  e  6.  Il
          numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,  incluso  il
          segretario generale, e' pari a 4". 
              3.  Le  denominazioni  "Ministro   della   cultura"   e
          "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto  e
          ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i  beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i
          beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo".  Con
          riguardo  alle  funzioni  in   materia   di   turismo,   le
          denominazioni  "Ministro  del  turismo"  e  "Ministero  del
          turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
          rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le
          attivita' culturali e per il turismo" e  "Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo". 
              4. 
              5. Per l'attuazione di  quanto  previsto  al  comma  2,
          lettera d), capoverso "Art. 54-quater", e'  autorizzata  la
          spesa di euro 441.750 per l'anno 2021  e  di  euro  883.500
          annui a decorrere dall'anno 2022.». 
              «Art.  7  (Disposizioni  transitorie   concernenti   il
          Ministero del turismo). - 1. Al Ministero del turismo  sono
          trasferite le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,
          compresa la gestione dei residui,  destinate  all'esercizio
          delle  funzioni  di  cui  all'art.   54-bis   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente
          decreto. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, la  Direzione  generale  Turismo  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo e' soppressa e i  relativi  posti  funzione  di  un
          dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello
          non generale sono trasferiti al Ministero del  turismo.  La
          dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura
          resta determinata per le posizioni di livello  generale  ai
          sensi all'art. 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e
          quanto alle posizioni di livello non generale in numero  di
          192. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 337.500 per
          l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a  decorrere  dall'anno
          2022. 
              3. La dotazione organica del  personale  del  Ministero
          del  turismo  e'  individuata  nella  Tabella  A,   seconda
          colonna,  allegata  al  presente  decreto.   Il   personale
          dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei  rispettivi
          ruoli del personale del Ministero.  La  dotazione  organica
          dirigenziale del Ministero del turismo e'  determinata  per
          le  posizioni  di  livello  generale  ai  sensi   dell'art.
          54-quater  del  decreto  legislativo  n.  300   del   1999,
          introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
          livello non generale in numero di 17, incluse due posizioni
          presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
              4.  Le  competenti  articolazioni  amministrative   del
          Ministero   del   turismo,   ferma    l'operativita'    del
          Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali  non
          generali, perseguono le seguenti missioni: a)  reclutamento
          e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del
          bilancio;  acquisizione  di  beni   e   servizi;   supporto
          tecnologico ed  informatico;  adempimenti  richiesti  dalla
          normativa in materia di salute e  sicurezza  sul  posto  di
          lavoro, e in materia di trasparenza  e  anticorruzione;  b)
          attuazione del piano strategico e rapporti con le Regioni e
          le autonomie territoriali; attuazione di piani di  sviluppo
          delle  politiche  turistiche  nazionali;   gestione   delle
          relazioni   con   l'Unione   europea   e    internazionali;
          coordinamento  e  integrazione  dei   programmi   operativi
          nazionali e di quelli regionali; promozione delle politiche
          competitive;  c)  promozione  turistica;  attuazione  delle
          misure   di   sostegno   agli   operatori   del    settore;
          programmazione  e  gestione  degli  interventi   finanziati
          mediante fondi strutturali; promozione di  investimenti  di
          competenza; assistenza e tutela  dei  turisti;  supporto  e
          vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero;  raccordo  con
          altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli
          stessi esercitate in materie di interesse  per  il  settore
          turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e  con
          l'Istituto  nazionale  di  statistica,  delle   rilevazioni
          statistiche di interesse per il settore turistico. 
              5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto,  sono  trasferite  al  Ministero  del
          turismo le risorse umane,  assegnate  presso  la  Direzione
          generale Turismo del Ministero per i beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo, individuate  nella  Tabella  A,
          prima colonna, allegata al presente  decreto,  in  servizio
          alla data del 13 febbraio 2021,  con  le  connesse  risorse
          strumentali  e  finanziarie.  La  dotazione  organica   del
          Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali
          riconducibili al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in
          misura corrispondente alla dotazione organica del personale
          non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i  beni
          e le attivita' culturali e per il turismo 13  gennaio  2021
          per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il
          trasferimento riguarda il personale  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  a  tempo
          indeterminato, ivi compreso il  personale  in  assegnazione
          temporanea  presso  altre   amministrazioni,   nonche'   il
          personale a tempo determinato con incarico dirigenziale  ai
          sensi dell'art. 19, comma 6,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi
          contratti  gia'  stipulati.  La  revoca   dell'assegnazione
          temporanea  presso  altre  amministrazioni  del   personale
          trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella
          competenza del Ministero del turismo. 
              6.  Al  personale  delle  qualifiche  non  dirigenziali
          trasferito ai sensi del presente  articolo  si  applica  il
          trattamento   economico,   compreso   quello    accessorio,
          stabilito nell'amministrazione di destinazione  e  continua
          ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno  ad
          personam riassorbibile secondo i  criteri  e  le  modalita'
          gia' previsti dalla normativa vigente. Al  personale  delle
          qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di
          amministrazione prevista per  i  dipendenti  del  Ministero
          della cultura. 
              7. Fino alla data di adozione del  decreto  di  cui  al
          comma  8,  terzo  periodo,  il  Ministero   della   cultura
          corrisponde il trattamento economico spettante al personale
          trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
          le risorse finanziarie destinate al  trattamento  economico
          del  personale,  compresa  la  quota  del   Fondo   risorse
          decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli  iscritti
          nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          turismo. Tale importo considera  i  costi  del  trattamento
          economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
          delle voci retributive fisse e continuative, del costo  dei
          buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
          del  trattamento  economico  di  cui   al   Fondo   risorse
          decentrate. 
              8. Fino alla data di adozione del decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al presente comma,  il
          Ministero del turismo si avvale, per lo  svolgimento  delle
          funzioni in materia di turismo, delle competenti  strutture
          e delle relative dotazioni organiche  del  Ministero  della
          cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse
          finanziarie relative alla materia del turismo, compresa  la
          gestione dei residui passivi e perenti, e'  esercitata  dal
          Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  provvede,   con   proprio
          decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di  bilancio
          in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di
          previsione  interessati,  ivi  comprese  l'istituzione,  la
          modifica e la soppressione di missioni e  programmi.  Nelle
          more dell'adozione del regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero del turismo, lo stesso puo' avvalersi, nei limiti
          strettamente indispensabili per assicurare la funzionalita'
          del Ministero, delle risorse  strumentali  e  di  personale
          dell'ENIT-Agenzia nazionale  del  turismo,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              9. A decorrere dalla data di adozione del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i
          rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  facenti  capo  al
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo in materia di turismo, transitano al Ministero  del
          turismo. 
              10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione
          degli uffici di diretta collaborazione,  al  Ministero  del
          turismo si applica il regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,  n.
          169. 
              11.  Nelle  more  dell'adozione  del   regolamento   di
          organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione  del
          Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di  cui
          al comma 3, il contingente  numerico  del  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministero del  turismo
          e'   stabilito   in   sessanta   unita',   ferma   restando
          l'applicazione  dell'art.  5,  comma  4,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,  n.
          169, e, in aggiunta a detto contingente,  il  Ministro  del
          turismo  puo'  procedere  immediatamente  alla  nomina  dei
          responsabili degli uffici  di  diretta  collaborazione.  Ai
          fini di cui al presente comma e' autorizzata  la  spesa  di
          euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui  a
          decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore
          dei regolamenti di organizzazione degli uffici  di  diretta
          collaborazione  dei  Ministeri   interessati,   l'Organismo
          indipendente  di  valutazione  previsto  dall'art.  11  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   2
          dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e
          per il Ministero della cultura. 
              12. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  il
          Ministero del turismo e' autorizzato ad  assumere  a  tempo
          indeterminato  fino  a  136   unita'   di   personale   non
          dirigenziale, di cui  123  di  area  terza  e  13  di  area
          seconda, e fino a 14 unita' di  personale  dirigenziale  di
          livello non  generale,  mediante  l'indizione  di  apposite
          procedure   concorsuali   pubbliche,   o   l'utilizzo    di
          graduatorie  di  concorsi  pubblici  di   altre   pubbliche
          amministrazioni  in  corso  di  validita'  ,   o   mediante
          procedure di mobilita' , ai sensi dell'art.  30,  comma  1,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Nelle  more
          dell'assunzione del personale di cui al primo  periodo,  il
          Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da  altre
          amministrazioni pubbliche,  con  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche, collocato  in  posizione  di
          comando,  al  quale  si  applica  la  disposizione  di  cui
          all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127.
          Presso il Ministero, che ne supporta  le  attivita',  hanno
          sede e operano il  Centro  per  la  promozione  del  Codice
          mondiale  di  etica  del  turismo,  costituito  nell'ambito
          dell'Organizzazione   Mondiale   del    Turismo,    Agenzia
          specializzata  dell'ONU,  e  il  Comitato   permanente   di
          promozione del turismo  di  cui  all'art.  58  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n.  79.  Per  l'attuazione  del
          presente comma e' autorizzata la spesa  di  euro  4.026.367
          per l'anno 2021 e  di  euro  8.052.733  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022, cui si  provvede,  per  l'importo  di  euro
          3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459
          annui a decorrere dall'anno 2022, a valere  sulle  facolta'
          assunzionali trasferite dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo e,  per  l'importo  di
          euro 739.195 per  l'anno  2021  e  per  l'importo  di  euro
          4.519.275  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  ai  sensi
          dell'art. 11. 
              13. I titolari di  incarichi  dirigenziali  nell'ambito
          della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e
          le attivita' culturali e per  il  turismo  appartenenti  ai
          ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al
          Ministero del turismo ai sensi del comma 5  possono  optare
          per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.  Nelle
          more della conclusione delle procedure concorsuali  per  il
          reclutamento del personale  dirigenziale,  nell'anno  2021,
          per il conferimento di incarichi  dirigenziali  di  livello
          generale presso il Ministero del turismo, non si  applicano
          i limiti percentuali di cui all'art. 19, comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e,  per  il
          conferimento  di  incarichi  dirigenziali  di  livello  non
          generale, i limiti percentuali di cui  all'art.  19,  commi
          5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al  30
          per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non
          generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio,  nei
          ruoli  del  personale  del  Ministero  del   turismo,   dei
          vincitori delle predette procedure concorsuali. 
              14.  Le  funzioni  di   controllo   della   regolarita'
          amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, sugli  atti  adottati  dal  Ministero  del
          turismo, nella fase  di  prima  applicazione,  sono  svolte
          dagli uffici competenti in base alla normativa  vigente  in
          materia  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Entro il 31 dicembre 2021, al fine  di  assicurare
          l'esercizio delle funzioni  di  controllo  sugli  atti  del
          Ministero  del  turismo,  e'  istituito  nell'ambito  dello
          stesso  Dipartimento  un  apposito  Ufficio   centrale   di
          bilancio di livello dirigenziale generale. Per le  predette
          finalita' sono, altresi', istituiti due posti  di  funzione
          dirigenziale  di  livello  non  generale  e  il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  bandire
          apposite procedure concorsuali pubbliche e ad  assumere  in
          deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello
          dirigenziale non generale e dieci  unita'  di  personale  a
          tempo  indeterminato,  da   inquadrare   nell'area   terza,
          posizione  economica  F1.  Conseguentemente   le   predette
          funzioni di controllo sugli  atti  adottati  dal  Ministero
          della cultura continuano ad  essere  svolte  dall'esistente
          Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata  la
          spesa di 483.000 euro per l'anno 2021  e  di  966.000  euro
          annui a decorrere dall'anno 2022. 
              15. Per le spese di locazione e' autorizzata  la  spesa
          di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui
          a decorrere dall'anno 2022. 
              16. Per le spese di  funzionamento  e'  autorizzata  la
          spesa di euro 600.000 per l'anno 2021  e  di  euro  456.100
          annui a decorrere dall'anno 2022. 
              17. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, lo  statuto  dell'ENIT-Agenzia
          nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo
          con il nuovo assetto istituzionale  e  con  i  compiti  del
          Ministro del turismo, nonche' per  assicurare  un  adeguato
          coinvolgimento   delle   Regioni    e    delle    autonomie
          territoriali.». 
              «Art.  10  (Procedure  per  la   riorganizzazione   dei
          Ministeri). - 1. Ai fini di quanto  disposto  dal  presente
          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30
          giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei  Ministeri
          dello  sviluppo  economico,  della  transizione  ecologica,
          della  cultura,  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
          sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici
          di diretta collaborazione, sono adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del  Consiglio
          dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
          Consiglio di Stato. 
              1-bis.  Fino  al  30  giugno  2021  il  regolamento  di
          organizzazione degli uffici  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  compresi  quelli   di   diretta
          collaborazione, e' adottato con la  medesima  procedura  di
          cui al comma 1.». 
              - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10. 
              - Il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  286  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. 
              - Il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. 
              - Il Capo XII-bis  (Ministero  del  turismo)  e'  stato
          inserito dall'art. 6,  comma  2,  lettera  d),  del  citato
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. 
              - Il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2009,  n.
          254, Supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo  23  maggio  2011,  n.  79  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n.  129,
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  54-ter  del  citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero  cura
          la programmazione, il coordinamento e la  promozione  delle
          politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e
          i progetti di sviluppo del settore turistico, le  relazioni
          con  l'Unione  europea  e  internazionali  in  materia   di
          turismo, fatte salve  le  competenze  del  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale;  esso
          cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
          le  imprese  turistiche   e   con   le   associazioni   dei
          consumatori.».